Furto in condominio agevolato da ponteggi per la manutenzione
Chi risponde dei danni patrimoniali patiti a seguito del furto in appartamento agevolato dai ponteggi per la manutenzione condominiale?
La questione è stata più volte dibattuta sia dalla giurisprudenza di merito che da quella di legittimità.
Anzitutto, cosa deve fare chi subisce un furto in appartamento?
Deve sporgere querela indicando in modo minuzioso i beni che gli sono stati sottratti e le vicende relative ai ponteggi, se ritiene che gli stessi abbiano agevolato la riuscita del furto. Ad esempio, deve riferire se era attivato o meno l'allarme del ponteggio; se l'appaltatore aveva adottato o meno tutte le precauzioni idonee ad evitare la salita sul ponteggio di soggetti estranei ai lavori.
Il condominio è responsabile del furto?
La Corte di Cassazione con le sentenze 6435/2009 e 26900/2014 ha stabilito che il condominio risponde del furto ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, in quanto ha il dovere di vigilare e di custodire i beni condominiali quale soggetto che ha disposto la manutenzione dell'edificio. Ciò ha validità salvo dimostrazione da parte del Condominio del caso fortuito.
L'appaltatore risponde dei danni arrecati dai ladri?
Si, lo ha stabilito la Corte di Cassazione con le summenzionate sentenze. In particolare, ne risponde ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile se il condòmino dimostra in Giudizio che l'appaltatore non ha utilizzato l'ordinaria diligenza nell'adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo del ponteggio. Dal canto suo l'imprenditore può sempre dimostrare, al contrario, di essersi adoperato affinché il ponteggio venisse utilizzato dai soli addetti ai lavori con inibizione di chiunque vi fosse estraneo.
Avv. Luca Vancheri
Foro di Benevento
email: info@vancherilex.it


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