Modifiche alla disciplina codicistica del contratto di spedizione nella proposta del CNEL del 5 marzo 2020


Premessa
Lo scorso 5 marzo il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) ha presentato alla Camera dei deputati un ‘interessante proposta di legge relativa alla riforma codicistica del contratto di spedizione. La proposta è stata protocollata con il numero 2425 e recepisce alcuni importanti cambiamenti che negli ultimi anni hanno interessato le transazioni commerciali oltre ad alcuni indirizzi della Corte di Cassazione. Lo scopo, infatti, della proposta è quello di adeguare le norme del Codice Civile relative al contratto di spedizione alle attuali dinamiche del mercato globalizzato sostituendo e/o integrando una disciplina che nel corso dei decenni è stata oggetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali.
Disciplina del contratto di spedizione ai sensi degli attuali articoli 1737 e ss. del Codice Civile.
L’articolo 1737 del Codice Civile definisce il contratto di spedizione come un mandato con il quale una parte, detta spedizioniere, si obbliga a concludere in nome e per conto di un mandante-committente un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.  Dunque, a differenza del contratto di trasporto, in quello di spedizione  non vi è alcun obbligo di trasferire cose e/o persone da un luogo ad un altro; inoltre, mentre nel contratto di trasporto, il vettore assume su di sé tutti i rischi dell’esecuzione del contratto, in quello di spedizione, lo spedizioniere ha responsabilità limitatamente alla conclusione del contratto di trasporto e non anche alla sua esecuzione, salva l’ipotesi in cui ricopra anche l’incarico di vettore. In tale ultimo caso, infatti, ai sensi dell’articolo 1741 del Codice Civile, lo spedizioniere è responsabile anche della perdita e dell’avaria delle cose che gli sono state consegnate dal committente e che costituiscono oggetto del trasporto.
Il committente può revocare il mandato fin quando lo spedizioniere non conclude il contratto di trasporto, provvedendo a rimborsare a quest’ultimo le spese che egli ha sostenuto per poter procacciare un vettore che fosse conforme alle esigenze e al dettame del committente. Oltre al rimborso delle spese, il committente se revoca il mandato, deve corrispondere in favore dello spedizioniere un equo compenso in conformità all’attività prestata fino al momento della revoca.
Secondo l’articolo 1739 del Codice Civile, lo spedizioniere ha l’obbligo di procacciare un vettore che per le modalità di trasporto sia pienamente soddisfacente delle indicazioni rese dal committente, secondo la diligenza del buon padre di famiglia per non incorrere in ipotesi di responsabilità contrattuale con conseguente risoluzione del contratto e richiesta di risarcimento dei danni. Inoltre, lo spedizioniere ha l’obbligo di accreditare al committente i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti in esecuzione del contratto di spedizione.
Lo spedizioniere dal canto suo, ha diritto, a norma dell’articolo 1740, ad una retribuzione determinata nel contratto o in mancanza secondo tariffe professionali o gli usi del luogo in cui avviene la spedizione.  A ciò deve aggiungersi il diritto dello spedizioniere al rimborso delle spese anticipate e dei compensi per le prestazioni accessorie sulla base di documenti giustificativi o secondo una tariffa forfettaria convenuta in contratto.
Che cosa prevede la proposta di Legge del CNEL
1. Riforma dell’articolo 1737 secondo la disciplina del contratto di mandato con rappresentanza.
 In questo modo, il committente può attribuire allo spedizioniere il potere di rappresentanza, consentendogli di agire in nome e conto del mandante, anziché in nome proprio e per conto del mandante con conseguente applicazione di tutte le norme previste in merito dal Codice Civile.
2. Facoltà di concludere più contratti di trasporto.
L’articolo 1737 prevede che lo spedizioniere possa concludere un contratto di trasporto in nome proprio e per conto del committente. La riforma proposta dal CNEL, invece, contempla la possibilità per le parti di prevedere nel contratto di spedizione la facoltà per lo spedizioniere di concludere più contratti di trasporto. In questo modo la norma si adegua allo stato del commercio.
3. Revoca della spedizione ai sensi delle norme sul mandato
Sempre nell’ottica di inquadrare ancor più la spedizione nel genus del mandato, il CNEL ha proposto di introdurre nell’articolo 1738, relativo alla revoca della spedizione, il richiamo all’articolo 1725 affinché tale revoca avvenga secondo le norme proprie del mandato.
4.Attribuzione allo spedizioniere di abbuoni e analoghi cespiti derivanti dalla sua attività
La proposta in parola prevede l’abrogazione del terzo comma dell’articolo 1739 relativo all’obbligo dello spedizioniere di accreditare al committente gli abbuoni e i cespiti simili della spedizione. In particolare, tale abrogazione è dovuta alla presa di coscienza che nella prassi commerciale sono introdotte nel contratto di spedizione clausole non vessatorie che attribuiscono i cespiti allo spedizioniere.
5. Determinazione del compenso dello spedizioniere secondo la libera contrattazione delle parti
L’articolo 1740 vigente contempla l’espressione “retribuzione” a titolo di somma spettante allo spedizioniere per il lavoro svolto. Il CNEL ha proposta di sostituire tale espressione con la parola “corrispettivo” con lo scopo di esaltare l’autonomia dello spedizioniere rispetto al committente e per rafforzare la tesi della spedizione quale species del genus mandato. Il compenso dello spedizioniere deve essere determinato secondo la libera contrattazione delle parti e non secondo usi e tariffe, nel rispetto della disciplina antitrust.
6.Responsabilità dello spedizioniere limitata alla conclusione del contratto di spedizione
Il CNEL ha proposto di introdurre all’articolo 1740 un terzo comma in cui si stabilisce che lo spedizioniere è responsabile esclusivamente della conclusione del contratto di spedizione, mentre non risponde di fatti concernerti il trasporto, salvo che sia stato negligente nel concludere il contratto di trasporto. In forza di ciò viene riformato il secondo comma del 1740 con la previsione che il committente non deve rimborsare i costi sostenuti dallo spedizioniere per l’esecuzione del mandato, ma di tali costi ne deve rispondere direttamente  il committente anche con riguardo ai costi derivanti dal fatto di terzi.
7. Applicazione della norma di cui all’articolo 1696 al contratto concluso con lo spedizioniere vettore.
L’articolo 1741 contempla la figura dello spedizioniere vettore, il quale non solo si occupa di concludere il contratto di trasposto nell’interesse del committente, ma dispone di mezzi propri per effettuare il trasferimento della merce. In tal caso, pertanto, lo spedizioniere risponderà anche della perdita e dell’avaria delle cose durante l’esecuzione del contratto di trasporto. Tale responsabilità ai sensi dell’articolo 1696, non espressamente prevista dal Codice Civile, è stata diverse volte attribuita allo spedizioniere vettore dalla Corte di Cassazione. La previsione ha il compito di fugare ogni dubbio circa la responsabilità dello spedizioniere vettore in merito alle fattispecie ivi descritte. Inoltre, la proposta del CNEL suggerisce di inserire all’articolo 1696 il riferimento al trasporto aereo, ferroviario, marittimo e fluviale, poiché l’espressione generica trasporto ha fatto intendere nel tempo il mero riferimento al trasporto stradale. Ciò seguendo le diverse decisioni della Suprema Corte.

Avvocato Luca Vancheri
Foro di Benevento
Email: lucavancheri@gmail.com


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