Modifiche alla disciplina codicistica del contratto di spedizione nella proposta del CNEL del 5 marzo 2020
Premessa
Lo scorso 5 marzo il
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) ha presentato alla Camera
dei deputati un ‘interessante proposta di legge relativa alla riforma
codicistica del contratto di spedizione. La proposta è stata protocollata con
il numero 2425 e recepisce alcuni importanti cambiamenti che negli ultimi anni
hanno interessato le transazioni commerciali oltre ad alcuni indirizzi della
Corte di Cassazione. Lo scopo, infatti, della proposta è quello di adeguare le
norme del Codice Civile relative al contratto di spedizione alle attuali
dinamiche del mercato globalizzato sostituendo e/o integrando una disciplina
che nel corso dei decenni è stata oggetto di diverse interpretazioni
giurisprudenziali.
Disciplina
del contratto di spedizione ai sensi degli attuali articoli 1737 e ss. del
Codice Civile.
L’articolo 1737 del
Codice Civile definisce il contratto di spedizione come un mandato con il quale
una parte, detta spedizioniere, si obbliga a concludere in nome e per conto di
un mandante-committente un contratto di trasporto e di compiere le operazioni
accessorie. Dunque, a differenza del
contratto di trasporto, in quello di spedizione
non vi è alcun obbligo di trasferire cose e/o persone da un luogo ad un
altro; inoltre, mentre nel contratto di trasporto, il vettore assume su di sé tutti
i rischi dell’esecuzione del contratto, in quello di spedizione, lo
spedizioniere ha responsabilità limitatamente alla conclusione del contratto di
trasporto e non anche alla sua esecuzione, salva l’ipotesi in cui ricopra anche
l’incarico di vettore. In tale ultimo caso, infatti, ai sensi dell’articolo
1741 del Codice Civile, lo spedizioniere è responsabile anche della perdita e
dell’avaria delle cose che gli sono state consegnate dal committente e che
costituiscono oggetto del trasporto.
Il committente può
revocare il mandato fin quando lo spedizioniere non conclude il contratto di
trasporto, provvedendo a rimborsare a quest’ultimo le spese che egli ha
sostenuto per poter procacciare un vettore che fosse conforme alle esigenze e
al dettame del committente. Oltre al rimborso delle spese, il committente se
revoca il mandato, deve corrispondere in favore dello spedizioniere un equo
compenso in conformità all’attività prestata fino al momento della revoca.
Secondo l’articolo 1739
del Codice Civile, lo spedizioniere ha l’obbligo di procacciare un vettore che
per le modalità di trasporto sia pienamente soddisfacente delle indicazioni
rese dal committente, secondo la diligenza del buon padre di famiglia per non
incorrere in ipotesi di responsabilità contrattuale con conseguente risoluzione
del contratto e richiesta di risarcimento dei danni. Inoltre, lo spedizioniere
ha l’obbligo di accreditare al committente i premi, gli abbuoni e i vantaggi di
tariffa ottenuti in esecuzione del contratto di spedizione.
Lo spedizioniere dal
canto suo, ha diritto, a norma dell’articolo 1740, ad una retribuzione
determinata nel contratto o in mancanza secondo tariffe professionali o gli usi
del luogo in cui avviene la spedizione.
A ciò deve aggiungersi il diritto dello spedizioniere al rimborso delle
spese anticipate e dei compensi per le prestazioni accessorie sulla base di
documenti giustificativi o secondo una tariffa forfettaria convenuta in
contratto.
Che
cosa prevede la proposta di Legge del CNEL
1. Riforma dell’articolo 1737 secondo la disciplina del
contratto di mandato con rappresentanza.
In questo modo, il committente può attribuire
allo spedizioniere il potere di rappresentanza, consentendogli di agire in nome
e conto del mandante, anziché in nome proprio e per conto del mandante con
conseguente applicazione di tutte le norme previste in merito dal Codice
Civile.
2. Facoltà di concludere più contratti di trasporto.
L’articolo 1737 prevede
che lo spedizioniere possa concludere un contratto di trasporto in nome proprio
e per conto del committente. La riforma proposta dal CNEL, invece, contempla la
possibilità per le parti di prevedere nel contratto di spedizione la facoltà
per lo spedizioniere di concludere più contratti di trasporto. In questo modo
la norma si adegua allo stato del commercio.
3. Revoca della spedizione ai sensi delle norme sul mandato
Sempre nell’ottica di
inquadrare ancor più la spedizione nel genus del mandato, il CNEL ha proposto
di introdurre nell’articolo 1738, relativo alla revoca della spedizione, il
richiamo all’articolo 1725 affinché tale revoca avvenga secondo le norme
proprie del mandato.
4.Attribuzione allo spedizioniere di abbuoni e analoghi cespiti
derivanti dalla sua attività
La proposta in parola
prevede l’abrogazione del terzo comma dell’articolo 1739 relativo all’obbligo
dello spedizioniere di accreditare al committente gli abbuoni e i cespiti
simili della spedizione. In particolare, tale abrogazione è dovuta alla presa
di coscienza che nella prassi commerciale sono introdotte nel contratto di
spedizione clausole non vessatorie che attribuiscono i cespiti allo
spedizioniere.
5. Determinazione del compenso dello spedizioniere secondo la
libera contrattazione delle parti
L’articolo 1740 vigente
contempla l’espressione “retribuzione” a titolo di somma spettante allo
spedizioniere per il lavoro svolto. Il CNEL ha proposta di sostituire tale
espressione con la parola “corrispettivo” con lo scopo di esaltare l’autonomia
dello spedizioniere rispetto al committente e per rafforzare la tesi della
spedizione quale species del genus mandato. Il compenso dello spedizioniere
deve essere determinato secondo la libera contrattazione delle parti e non
secondo usi e tariffe, nel rispetto della disciplina antitrust.
6.Responsabilità dello spedizioniere limitata alla conclusione
del contratto di spedizione
Il CNEL ha proposto di
introdurre all’articolo 1740 un terzo comma in cui si stabilisce che lo
spedizioniere è responsabile esclusivamente della conclusione del contratto di
spedizione, mentre non risponde di fatti concernerti il trasporto, salvo che
sia stato negligente nel concludere il contratto di trasporto. In forza di ciò
viene riformato il secondo comma del 1740 con la previsione che il committente
non deve rimborsare i costi sostenuti dallo spedizioniere per l’esecuzione del
mandato, ma di tali costi ne deve rispondere direttamente il committente anche con riguardo ai costi
derivanti dal fatto di terzi.
7. Applicazione della norma di cui all’articolo 1696 al
contratto concluso con lo spedizioniere vettore.
L’articolo 1741
contempla la figura dello spedizioniere vettore, il quale non solo si occupa di
concludere il contratto di trasposto nell’interesse del committente, ma dispone
di mezzi propri per effettuare il trasferimento della merce. In tal caso,
pertanto, lo spedizioniere risponderà anche della perdita e dell’avaria delle
cose durante l’esecuzione del contratto di trasporto. Tale responsabilità ai
sensi dell’articolo 1696, non espressamente prevista dal Codice Civile, è stata
diverse volte attribuita allo spedizioniere vettore dalla Corte di Cassazione.
La previsione ha il compito di fugare ogni dubbio circa la responsabilità dello
spedizioniere vettore in merito alle fattispecie ivi descritte. Inoltre, la
proposta del CNEL suggerisce di inserire all’articolo 1696 il riferimento al
trasporto aereo, ferroviario, marittimo e fluviale, poiché l’espressione
generica trasporto ha fatto intendere nel tempo il mero riferimento al
trasporto stradale. Ciò seguendo le diverse decisioni della Suprema Corte.
Avvocato
Luca Vancheri
Foro di
Benevento
Email:
lucavancheri@gmail.com
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