Le misure che passeggeri e vettori devono adottare per contenere l’emergenza da Covid-19 nel rientrare in Italia.


Il 29 marzo 2020 il Ministero della Salute e il Ministero dei Trasporti hanno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza che regola l’ingresso dei passeggeri aerei, ferroviari e marittimi in Italia.

In particolare, i passeggeri devono:
- consegnare al vettore in fase d’imbarco autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.  445 con la quale devono dichiarare i motivi del viaggio. Tali motivi ai sensi del DPCM del 22  marzo 2020 sono: comprovate esigenze lavorative, stato di necessità e comprovate esigenze di salute.
-riportare sull’autocertificazione il proprio indirizzo di residenza, domicilio o dimora presso il quale si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, oltre il proprio recapito telefonico (anche mobile) per eventuali comunicazioni inerenti tale periodo;
-comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria competente  per  territorio  per sottoporsi  alla  sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici giorni presso  l'abitazione  o  la  dimora  preventivamente  indicata all'atto dell'imbarco;
-nel caso di ingresso in Italia con impossibilità a raggiungere il proprio luogo di residenza o dimora, il luogo in cui trascorrere il periodo di isolamento fiduciario è individuato dalla Protezione Civile Regionale,  in  coordinamentocon il Dipartimento della  Protezione  civile  della  Presidenza  delConsiglio dei ministri su segnalazione dell’Autorità sanitaria competente per territorio.

I vettori dal canto loro devono:
-acquisire la documentazione dai passeggeri, così come sopra esposta;
-misurare la temperatura del passeggero;
-impedire l’imbarco se il passeggero manifesta uno stato febbrile (temperatura uguale o maggiore di 37,5 gradi);
-impedire l’imbarco in caso di autocertificazione incompleta;
-garantire che tra i passeggeri ci sia una distanza minima di un metro;
-fornire ai passeggeri dispositivi di protezione individuale, se questi non ne sono muniti;
-distribuire ai membri dell’equipaggio i dispositivi di protezione individuale.

Avvocato Luca Vancheri
Foro di Benevento
email:lucavancheri@gmail.com



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