Le misure che passeggeri e vettori devono adottare per contenere l’emergenza da Covid-19 nel rientrare in Italia.
Il 29 marzo 2020 il Ministero della Salute e il Ministero
dei Trasporti hanno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza che regola
l’ingresso dei passeggeri aerei, ferroviari e marittimi in Italia.
In particolare, i passeggeri devono:
- consegnare al vettore in fase d’imbarco autocertificazione
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445 con la quale
devono dichiarare i motivi del viaggio. Tali motivi ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020 sono: comprovate esigenze
lavorative, stato di necessità e comprovate esigenze di salute.
-riportare sull’autocertificazione il proprio indirizzo di
residenza, domicilio o dimora presso il quale si svolgerà il periodo di
sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, oltre il proprio recapito
telefonico (anche mobile) per eventuali comunicazioni inerenti tale periodo;
-comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio
per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento
fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione
o la dimora
preventivamente indicata all'atto
dell'imbarco;
-nel caso di ingresso in Italia con impossibilità a
raggiungere il proprio luogo di residenza o dimora, il luogo in cui trascorrere
il periodo di isolamento fiduciario è individuato dalla Protezione Civile
Regionale, in coordinamentocon il Dipartimento della Protezione
civile della Presidenza
delConsiglio dei ministri su segnalazione dell’Autorità sanitaria
competente per territorio.
I vettori dal canto loro devono:
-acquisire la documentazione dai passeggeri, così come sopra
esposta;
-misurare la temperatura del passeggero;
-impedire l’imbarco se il passeggero manifesta uno stato
febbrile (temperatura uguale o maggiore di 37,5 gradi);
-impedire l’imbarco in caso di autocertificazione
incompleta;
-garantire che tra i passeggeri ci sia una distanza minima
di un metro;
-fornire ai passeggeri dispositivi di protezione individuale,
se questi non ne sono muniti;
-distribuire ai membri dell’equipaggio i dispositivi di
protezione individuale.
Avvocato Luca Vancheri
Foro di Benevento
email:lucavancheri@gmail.com


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