Overbooking aereo: i diritti dei passeggeri aerei ai sensi del Regolamento CE 261/04



L’overbooking aereo è una prassi legale in forza della quale il vettore aereo vende consapevolmente un numero di posti a bordo dell’aereo in misura superiore rispetto a quelli effettivamente presenti sull’aereo stesso.
In particolare, la prassi è  sorta negli anni 50 in risposta al comportamento dei passeggeri aerei che non si presentavano all’imbarco e non provvedevano a cancellare la relativa prenotazione.
Attraverso l’overbooking le compagnie aeree riducono i costi legati al fatto che uno dei posti sul proprio aeromobile viaggi a vuoto.
Di fronte al verificarsi dell’overbooking, la compagnia aerea è portata a negare l’imbarco al passeggero, il cui posto a bordo dell’aeromobile è risultato essere stato prenotato anche da parte di altri passeggeri.
La fattispecie del negato imbarco per overbooking è disciplinata dal Regolamento CE 261 del 2004, il quale istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo e di ritardo prolungato. Esso abroga il precedente regolamento CEE 295 del 1991.
L’articolo 4 del predetto Regolamento stabilisce che quando il vettore aereo riscontra un overbooking deve fare appello a passeggeri volontari disposti a rinunciare al proprio posto a bordo dell’aeromobile in cambio di benefici concordati tra il passeggero aereo e il vettore.
Se non vi è un numero sufficiente di passeggeri volontari a liberare posti a bordo dell’aeromobile, il vettore può negare l’imbarco ai passeggeri, i cui posti risultano in sovraprenotazione.
Dunque, il Regolamento distingue tra passeggeri volontari consenzienti e passeggeri non consenzienti.
Ai passeggeri volontari consenzienti spetta:
-il rimborso del prezzo pieno del biglietto del volo su cui viene negato l’imbarco. Tale rimborso deve avvenire entro 7 giorni dalla data del volo mancato;
-in alternativa, hanno diritto ad essere imbarcarti su un volo in partenza il prima possibile, anche per una destinazione diversa rispetto a quella originaria purché non molto distante da essa o comunque su un volo in partenza in una data a scelta del passeggero;
Ai passeggeri non consenzienti spetta:
-la compensazione pecuniaria, ossia un risarcimento a ristoro dei disagi patiti. L’ammontare di tale risarcimento varia a seconda della lunghezza della tratta del volo
1.      250 euro per passeggero per voli aventi tratta lunga meno di 1.500 chilometri
2.      400 euro per passeggero per voli aventi tratta lunga tra 1.500 e 3.500 chilometri.
3.      600 euro per passeggero per voli aventi tratta lunga oltre 3.500 chilometri.
-oltre al risarcimento, hanno diritto al rimborso del prezzo pieno del biglietto del volo di cui non hanno usufruito o in alternativa all’imbarco su un volo in partenza in una data concordata tra vettore e passeggero;
-hanno diritto all’assistenza ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento, ossia, la compagnia aerea deve fornire loro a titolo gratuito:
1.      Cibi e bevande per la durata dell’attesa di imbarco sull’eventuale volo alternativo a quello in sovraprenotazione;
2.      Sistemazione in albergo, se il volo alternativo è in partenza in una data diversa rispetto a quella del volo originario;
3.      Trasporto tra l’aeroporto e la sistemazione;
4.      Due telefonate o messaggi via fax, telefax o posta elettronica (norma un po’ da rivedere alla luce delle nuove tecnologie).
Per comprendere meglio come comportarsi in caso di overbooking aereo si riporta un caso esemplificativo.
Tizio compra sul sito internet di una compagnia aerea un volo di andata da Roma Fiumicino a Palermo per il mese di luglio. Giunto presso l’aeroporto di Roma Fiumicino si appresta alle operazioni di imbarco sul volo. Durante tali operazioni viene informato che il suo posto è in overbooking. A seguito di tale comunicazione viene invitato ad attendere. A questo punto il personale di terra della compagnia aerea individua quattro passeggeri che risultano in overbooking e dopo aver chiesto agli altri passeggeri se intendono rinunciare al volo in cambio di benefici, i passeggeri che restano a terra risultano essere tre, tra cui Tizio. Quest’ultimo si reca presso il banco informazioni della compagnia aerea che lo “riprotegge” su un volo in partenza il giorno seguente. In forza di questo evento, Tizio riceve un buono per l’acquisto di cibi e bevande non alcooliche in aeroporto, un buono per servizio taxi dall’aeroporto all’albergo in cui pernotterà gratuitamente durante la notte, un buono per servizio taxi dall’albergo all’aeroporto per l’indomani mattina, un buono per l’acquisto di cibi e bevande l’indomani mattina. La mattina seguente Tizio si reca in aeroporto e viene imbarcato sul volo alternativo predisposto dalla compagnia aerea. Giunto presso la destinazione del volo invia alla compagnia aerea la richiesta di compensazione pecuniaria per overbooking. La compagnia aerea provvede a liquidare entro trenta giorni a Tizio un risarcimento pari ad euro 250,00 poiché la lunghezza della tratta del volo da Roma Fiumicino a Palermo è inferiore ai 1500 chilometri.
N.B. I diritti soprariportati sono invocabili in questi casi:
-volo in partenza da un aeroporto europeo ed operato da una compagnia europea;
-volo in arrivo in un aeroporto europeo ed operato da una compagnia europea;
-volo in partenza da un aeroporto europeo ed operato da una compagnia non europea.
Salvis Iuribus

Avv.to Luca Vancheri
Foro di Benevento
Email: lucavancheri@gmail.com

*Photo by Suhyeon Choi on Unsplash


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