Overbooking aereo: i diritti dei passeggeri aerei ai sensi del Regolamento CE 261/04
L’overbooking aereo è una prassi legale in forza della quale il
vettore aereo vende consapevolmente un numero di posti a bordo dell’aereo in
misura superiore rispetto a quelli effettivamente presenti sull’aereo stesso.
In particolare, la
prassi è sorta negli anni 50 in risposta
al comportamento dei passeggeri aerei che non si presentavano all’imbarco e non
provvedevano a cancellare la relativa prenotazione.
Attraverso l’overbooking
le compagnie aeree riducono i costi legati al fatto che uno dei posti sul
proprio aeromobile viaggi a vuoto.
Di fronte al
verificarsi dell’overbooking, la compagnia aerea è portata a negare l’imbarco
al passeggero, il cui posto a bordo dell’aeromobile è risultato essere stato
prenotato anche da parte di altri passeggeri.
La fattispecie del
negato imbarco per overbooking è disciplinata dal Regolamento CE 261 del 2004,
il quale istituisce regole comuni in materia di compensazione ed
assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo e
di ritardo prolungato. Esso abroga il precedente regolamento CEE 295 del
1991.
L’articolo 4 del
predetto Regolamento stabilisce che quando il vettore aereo riscontra un
overbooking deve fare appello a passeggeri volontari disposti a rinunciare al
proprio posto a bordo dell’aeromobile in cambio di benefici concordati tra il
passeggero aereo e il vettore.
Se non vi è un numero
sufficiente di passeggeri volontari a liberare posti a bordo dell’aeromobile,
il vettore può negare l’imbarco ai passeggeri, i cui posti risultano in sovraprenotazione.
Dunque, il Regolamento
distingue tra passeggeri volontari consenzienti e passeggeri non consenzienti.
Ai
passeggeri volontari consenzienti spetta:
-il rimborso del prezzo pieno del biglietto del volo su cui
viene negato l’imbarco. Tale rimborso deve avvenire entro 7 giorni dalla data
del volo mancato;
-in alternativa, hanno diritto ad essere imbarcarti su un volo
in partenza il prima possibile, anche per una destinazione diversa rispetto a
quella originaria purché non molto distante da essa o comunque su un volo in
partenza in una data a scelta del passeggero;
Ai
passeggeri non consenzienti spetta:
-la compensazione pecuniaria, ossia un risarcimento a ristoro
dei disagi patiti. L’ammontare di tale risarcimento varia a seconda della
lunghezza della tratta del volo
1.
250 euro per passeggero per voli aventi tratta lunga meno di
1.500 chilometri
2.
400 euro per passeggero per voli aventi tratta lunga tra 1.500 e
3.500 chilometri.
3.
600 euro per passeggero per voli aventi tratta lunga oltre 3.500
chilometri.
-oltre al risarcimento, hanno diritto al rimborso del prezzo
pieno del biglietto del volo di cui non hanno usufruito o in alternativa all’imbarco
su un volo in partenza in una data concordata tra vettore e passeggero;
-hanno diritto all’assistenza ai sensi dell’articolo 9 del
Regolamento, ossia, la compagnia aerea deve fornire loro a titolo gratuito:
1.
Cibi e bevande per la durata dell’attesa di imbarco sull’eventuale
volo alternativo a quello in sovraprenotazione;
2.
Sistemazione in albergo, se il volo alternativo è in partenza in
una data diversa rispetto a quella del volo originario;
3.
Trasporto tra l’aeroporto e la sistemazione;
4.
Due telefonate o messaggi via fax, telefax o posta elettronica
(norma un po’ da rivedere alla luce delle nuove tecnologie).
Per
comprendere meglio come comportarsi in caso di overbooking aereo si riporta un
caso esemplificativo.
Tizio
compra sul sito internet di una compagnia aerea un volo di andata da Roma
Fiumicino a Palermo per il mese di luglio. Giunto presso l’aeroporto di Roma
Fiumicino si appresta alle operazioni di imbarco sul volo. Durante tali
operazioni viene informato che il suo posto è in overbooking. A seguito di tale
comunicazione viene invitato ad attendere. A questo punto il personale di terra
della compagnia aerea individua quattro passeggeri che risultano in overbooking
e dopo aver chiesto agli altri passeggeri se intendono rinunciare al volo in
cambio di benefici, i passeggeri che restano a terra risultano essere tre, tra
cui Tizio. Quest’ultimo si reca presso il banco informazioni della compagnia
aerea che lo “riprotegge” su un volo in partenza il giorno seguente. In forza di
questo evento, Tizio riceve un buono per l’acquisto di cibi e bevande non alcooliche
in aeroporto, un buono per servizio taxi dall’aeroporto all’albergo in cui
pernotterà gratuitamente durante la notte, un buono per servizio taxi dall’albergo
all’aeroporto per l’indomani mattina, un buono per l’acquisto di cibi e bevande
l’indomani mattina. La mattina seguente Tizio si reca in aeroporto e viene
imbarcato sul volo alternativo predisposto dalla compagnia aerea. Giunto presso
la destinazione del volo invia alla compagnia aerea la richiesta di
compensazione pecuniaria per overbooking. La compagnia aerea provvede a
liquidare entro trenta giorni a Tizio un risarcimento pari ad euro 250,00 poiché
la lunghezza della tratta del volo da Roma Fiumicino a Palermo è inferiore ai
1500 chilometri.
N.B. I diritti soprariportati sono invocabili in questi casi:
-volo in partenza da un aeroporto europeo ed operato da una compagnia europea;
-volo in arrivo in un aeroporto europeo ed operato da una compagnia europea;
-volo in partenza da un aeroporto europeo ed operato da una compagnia non europea.
Salvis Iuribus
-volo in partenza da un aeroporto europeo ed operato da una compagnia europea;
-volo in arrivo in un aeroporto europeo ed operato da una compagnia europea;
-volo in partenza da un aeroporto europeo ed operato da una compagnia non europea.
Salvis Iuribus
Avv.to
Luca Vancheri
Foro
di Benevento
Email:
lucavancheri@gmail.com


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