Il contratto di catering alla luce delle recenti evoluzioni commerciali
Definizione
La dottrina è concorde
nel definire il contratto di catering come il negozio giuridico in forza del
quale una parte detta caterer si
obbliga, verso il corrispettivo del prezzo pattuito, ad approvvigionare l’altra
parte, detta committente, di pasti pronti per essere consumati.
Natura
Il catering è un
contratto misto poiché esso ha le caratteristiche giuridiche tipizzate della
somministrazione e dell’appalto di servizi. È un contratto a prestazioni
corrispettive poiché contempla due prestazioni legate tra loro da un nesso che
le rende interdipendenti; inoltre, è un contratto consensuale in quanto si
perfeziona con il consenso delle parti ed è un contratto di durata, la cui
funzione si attiva attraverso l’adempimento di una o più prestazioni ad
esecuzione continuata.
La prestazione del
catering nella prassi si sostanzia in diverse forme a seconda del tipo di
servizio richiesto dal committente.
1.
Catering di mera fornitura
Anzitutto, il caterer può limitarsi alla mera fornitura
di pasti preconfezionati. In questo caso il fornitore deve provvedere al
confezionamento dei pasti in materiali tali da consentire di rispettare gli
standard di qualità e di sicurezza alimentare. Inoltre, deve occuparsi del
trasporto dei pasti presso le strutture del committente (scuole, ospedali,
aziende, ecc…) per la distribuzione a cura del committente stesso.
2.
Catering come servizio di ristorazione
Questa fattispecie si
concretizza nel caso in cui il committente metta a disposizione del caterer propri locali per la
preparazione, la cottura e la distribuzione dei pasti. Dunque, a differenza del
caso precedente, non vi è alcun preconfezionamento e trasporto di cibo, ma
tutte le attività vengono svolte in un unico luogo. In questa ipotesi si
applicano le norme in tema di appalto di servizi.
In particolare, il caterer viene messo dal committente
nella disponibilità dei locali e delle attrezzature di proprietà dello stesso
ed è responsabile della manutenzione ordinaria di tali beni. Solitamente, nel
contratto il committente rimette al caterer
il dovere di assumere il personale necessario al normale funzionamento del
servizio di somministrazione dei pasti. Inoltre, il caterer viene ritenuto responsabile dello stoccaggio e della
conservazione delle derrate alimentare con assunzione del rischio del loro
eventuale deperimento. Il committente dal canto suo è responsabile in relazione
alle forniture di acqua, luce e gas che dovrà provvedere a pagare per
consentire al caterer di poter
svolgere il proprio lavoro con regolarità; in aggiunta ha il dovere di
provvedere alla manutenzione straordinaria o comunque ordinaria, ma nelle
percentuali stabilite in contratto, dei beni concessi al caterer.
3.
Catering aereo
In questo caso l’impresa
di catering si obbliga esclusivamente a fornire i pasti preconfezionati. Il
trasferimento dei pasti a bordo dell’aeromobile viene solitamente effettuato da
altre società di handling aeroportuale e la distribuzione dei pasti ai
passeggeri è affidata al personale di bordo della compagnia aerea. Nella maggiorparte
dei casi, comunque, il servizio di catering è operato da parte delle società di
handling che abbinano anche altri servizi, come ad esempio quello di lavaggio
dei piatti o di distribuzione di quotidiani e riviste. Anche per questo tipo di
catering è richiesto che il preconfezionamento sia conforme agli standard di
qualità e sicurezza alimentare.
4.
Catering navale
Si tratta di una
prestazione che viene effettuata dall’impresa caterer in tutti quei contesti navali in cui viene richiesto l’approvvigionamento
di cibi e bevande. In particolare, in tale ambito bisogna distinguere tra
somministrazione appalto di servizi. Infatti, il committente può semplicemente
chiedere al caterer di fornire pasti
per l’alimentazione del personale di bordo (nel caso di navi cargo e di
piattaforme petrolifere) o dei passeggeri; in aggiunta, può richiedere anche il
servizio della ristorazione, ossia demandare al caterer tutte quelle attività necessarie e accessorie alla
distribuzione dei pasti, come la cottura, la pulizia, l’allestimento dei locali
e la somministrazione dei pasti vera e propria ai commensali. Quest’ultimo caso
è frequente a bordo delle navi da crociera, dei traghetti e degli yacht.
Dunque, nei caso in cui
il catering si sostanzia in un appalto di servizi, per le parti valgono le
norme di cui agli articoli 1655 e ss. del Codice Civile, le quali disciplinano
la formazione del contratto, la responsabilità delle parti e le vicende
patologiche nel corso dell’esecuzione del contratto stesso; nell’ipotesi di
catering-somministrazione si applicano le norme di cui agli articoli 1559 e ss.
del Codice Civile.
Naturalmente, ogni
singolo contratto di catering deve essere formato sulla base delle condizioni
fattuali che hanno spinto le parti a concludere il contratto stesso. Ciò
significa che durante la fase delle trattative bisogna prestare grande
attenzione alle clausole che vengono inserite all’interno del contratto onde
evitare di venirsi a ritrovare in situazioni si eccessiva onerosità.
Deve aggiungersi che,
nella prassi è frequente l’ipotesi in cui il committente sia un consumatore,
ossia un soggetto che agisce per finalità totalmente estranee all’attività
professionale e/o imprenditoriale eventualmente svolta. Il pensiero è rivolto
alla fattispecie del catering a
domicilio. Si tratta di un servizio offerto da parte di imprese, anche
individuali, lontane dalla logica del catering industriale di cui si è parlato
in precedenza. In particolare, si tratta di ristoranti, pizzerie ed attività
simili che garantiscono a privati la somministrazione di pasti già pronti all’uso.
Tale garanzia oggi è data dalla presenza di società di intermediazione che si
occupano, tramite propri preposti chiamati nel gergo comune “riders”, di
trasferire il pasto dal luogo di preparazione e confezionamento a quello del
domicilio del consumatore. Tali società mettono in contatto il consumatore con
il caterer attraverso una propria
applicazione per dispositivi di telefonia mobile (chiamate app). In tal caso si
applicano le norme proprie del contratto di somministrazione.
Inoltre, rientra nell’ambito
del catering a domicilio anche la figura dello chef a domicilio. Si tratta di un servizio reso da un professionista
culinario su richiesta di committenti-consumatori presso il domicilio degli
stessi e consistente nel preparare pasti che verranno distribuiti ai commensali
presenti in tale domicilio. La preparazione dei pasti avviene con la
strumentazione e le materie prime messe a disposizione dal consumatore, anche
se non è da escludersi l’eventualità che sia lo stesso professionista a recarsi
con propria strumentazione e materie prime presso il domicilio del consumatore.
In tal caso si applicano le norme proprie del contratto di appalto di servizi.
Nelle ipotesi di
catering a domicilio, il caterer
nella formulazione della propria proposta commerciale deve elaborare clausole
contrattuali che non siano lesive dei diritti dei consumatori, così come
contemplate dal Codice del Consumo.
Avvocato Luca Vancheri
Foro di Benevento
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