Il contratto di catering alla luce delle recenti evoluzioni commerciali


Definizione
La dottrina è concorde nel definire il contratto di catering come il negozio giuridico in forza del quale una parte detta caterer si obbliga, verso il corrispettivo del prezzo pattuito, ad approvvigionare l’altra parte, detta committente, di pasti pronti per essere consumati.
Natura
Il catering è un contratto misto poiché esso ha le caratteristiche giuridiche tipizzate della somministrazione e dell’appalto di servizi. È un contratto a prestazioni corrispettive poiché contempla due prestazioni legate tra loro da un nesso che le rende interdipendenti; inoltre, è un contratto consensuale in quanto si perfeziona con il consenso delle parti ed è un contratto di durata, la cui funzione si attiva attraverso l’adempimento di una o più prestazioni ad esecuzione continuata.
La prestazione del catering nella prassi si sostanzia in diverse forme a seconda del tipo di servizio richiesto dal committente.
1. Catering di mera fornitura
Anzitutto, il caterer può limitarsi alla mera fornitura di pasti preconfezionati. In questo caso il fornitore deve provvedere al confezionamento dei pasti in materiali tali da consentire di rispettare gli standard di qualità e di sicurezza alimentare. Inoltre, deve occuparsi del trasporto dei pasti presso le strutture del committente (scuole, ospedali, aziende, ecc…) per la distribuzione a cura del committente stesso.
2. Catering come servizio di ristorazione
Questa fattispecie si concretizza nel caso in cui il committente metta a disposizione del caterer propri locali per la preparazione, la cottura e la distribuzione dei pasti. Dunque, a differenza del caso precedente, non vi è alcun preconfezionamento e trasporto di cibo, ma tutte le attività vengono svolte in un unico luogo. In questa ipotesi si applicano le norme in tema di appalto di servizi.
In particolare, il caterer viene messo dal committente nella disponibilità dei locali e delle attrezzature di proprietà dello stesso ed è responsabile della manutenzione ordinaria di tali beni. Solitamente, nel contratto il committente rimette al caterer il dovere di assumere il personale necessario al normale funzionamento del servizio di somministrazione dei pasti. Inoltre, il caterer viene ritenuto responsabile dello stoccaggio e della conservazione delle derrate alimentare con assunzione del rischio del loro eventuale deperimento. Il committente dal canto suo è responsabile in relazione alle forniture di acqua, luce e gas che dovrà provvedere a pagare per consentire al caterer di poter svolgere il proprio lavoro con regolarità; in aggiunta ha il dovere di provvedere alla manutenzione straordinaria o comunque ordinaria, ma nelle percentuali stabilite in contratto, dei beni concessi al caterer.
3. Catering aereo
In questo caso l’impresa di catering si obbliga esclusivamente a fornire i pasti preconfezionati. Il trasferimento dei pasti a bordo dell’aeromobile viene solitamente effettuato da altre società di handling aeroportuale e la distribuzione dei pasti ai passeggeri è affidata al personale di bordo della compagnia aerea. Nella maggiorparte dei casi, comunque, il servizio di catering è operato da parte delle società di handling che abbinano anche altri servizi, come ad esempio quello di lavaggio dei piatti o di distribuzione di quotidiani e riviste. Anche per questo tipo di catering è richiesto che il preconfezionamento sia conforme agli standard di qualità e sicurezza alimentare.
4. Catering navale
Si tratta di una prestazione che viene effettuata dall’impresa caterer in tutti quei contesti navali in cui viene richiesto l’approvvigionamento di cibi e bevande. In particolare, in tale ambito bisogna distinguere tra somministrazione appalto di servizi. Infatti, il committente può semplicemente chiedere al caterer di fornire pasti per l’alimentazione del personale di bordo (nel caso di navi cargo e di piattaforme petrolifere) o dei passeggeri; in aggiunta, può richiedere anche il servizio della ristorazione, ossia demandare al caterer tutte quelle attività necessarie e accessorie alla distribuzione dei pasti, come la cottura, la pulizia, l’allestimento dei locali e la somministrazione dei pasti vera e propria ai commensali. Quest’ultimo caso è frequente a bordo delle navi da crociera, dei traghetti e degli yacht.
Dunque, nei caso in cui il catering si sostanzia in un appalto di servizi, per le parti valgono le norme di cui agli articoli 1655 e ss. del Codice Civile, le quali disciplinano la formazione del contratto, la responsabilità delle parti e le vicende patologiche nel corso dell’esecuzione del contratto stesso; nell’ipotesi di catering-somministrazione si applicano le norme di cui agli articoli 1559 e ss. del Codice Civile.
Naturalmente, ogni singolo contratto di catering deve essere formato sulla base delle condizioni fattuali che hanno spinto le parti a concludere il contratto stesso. Ciò significa che durante la fase delle trattative bisogna prestare grande attenzione alle clausole che vengono inserite all’interno del contratto onde evitare di venirsi a ritrovare in situazioni si eccessiva onerosità.
Deve aggiungersi che, nella prassi è frequente l’ipotesi in cui il committente sia un consumatore, ossia un soggetto che agisce per finalità totalmente estranee all’attività professionale e/o imprenditoriale eventualmente svolta. Il pensiero è rivolto alla fattispecie del catering a domicilio. Si tratta di un servizio offerto da parte di imprese, anche individuali, lontane dalla logica del catering industriale di cui si è parlato in precedenza. In particolare, si tratta di ristoranti, pizzerie ed attività simili che garantiscono a privati la somministrazione di pasti già pronti all’uso. Tale garanzia oggi è data dalla presenza di società di intermediazione che si occupano, tramite propri preposti chiamati nel gergo comune “riders”, di trasferire il pasto dal luogo di preparazione e confezionamento a quello del domicilio del consumatore. Tali società mettono in contatto il consumatore con il caterer attraverso una propria applicazione per dispositivi di telefonia mobile (chiamate app). In tal caso si applicano le norme proprie del contratto di somministrazione.
Inoltre, rientra nell’ambito del catering a domicilio anche la figura dello chef a domicilio. Si tratta di un servizio reso da un professionista culinario su richiesta di committenti-consumatori presso il domicilio degli stessi e consistente nel preparare pasti che verranno distribuiti ai commensali presenti in tale domicilio. La preparazione dei pasti avviene con la strumentazione e le materie prime messe a disposizione dal consumatore, anche se non è da escludersi l’eventualità che sia lo stesso professionista a recarsi con propria strumentazione e materie prime presso il domicilio del consumatore. In tal caso si applicano le norme proprie del contratto di appalto di servizi.
Nelle ipotesi di catering a domicilio, il caterer nella formulazione della propria proposta commerciale deve elaborare clausole contrattuali che non siano lesive dei diritti dei consumatori, così come contemplate dal Codice del Consumo.

Avvocato Luca Vancheri
Foro di Benevento
Email: lucavancheri@gmail.com
PEC: lucavancheri@legalmail.it



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